Carta dei servizi - Contratto di Ospitalità (all. 3)

Tra il Signor ... unitamente al Signor ... e la Casa di Riposo Rossi nella persona del Direttore o dell’Istruttore Amministrativo dallo stesso delegato, si stipula il seguente contratto di ospitalità

Premessa

Gli scopi, l’organizzazione, il funzionamento e gli obiettivi della Casa di Riposo ROSSI sono disciplinati dal Regolamento interno di funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 27.11.2003. Il “Contratto di Ospitalità”, unitamente alla “Carta dei Servizi” che si allega alla presente, regolamentano in modo dettagliato il rapporto tra la Casa di Riposo ROSSI e gli ospiti in particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed amministrativi. L’ospite viene accolto nella Casa di Riposo in seguito ad una domanda e ad una specifica ammissione disposta dall’equipe della Casa di Riposo, che valutano i bisogni della persona anziana in base al grado di non autosufficienza o di semi autosufficienza. Per valutare la tipologia dell’ospite la Casa di Riposo Rossi può prendere visione direttamente presso il domicilio della situazione sanitaria e psico-fisica della persona da inserire nella struttura. L’ingresso viene programmato e accettato dall’ospite o da sua persona di fiducia (familiare o parente) che si impegnano alla sottoscrizione del modulo di accettazione. Al momento dell’ingresso, l’ospite o il suo familiare è tenuto a presentare i documenti richiesti.

Condizioni di ospitalità

Art.1. L’importo alla data odierna della retta, come stabilito dal C.d.A., è di € ... mensili. Tale importo sarà confermato in forma scritta a seguito di un periodo di osservazione di circa 15 gg. durante il quale l’Ente verificherà la corrispondenza delle condizioni di salute dell’Ospite con il Nucleo in cui egli è stato inserito. Il presente contratto decorre dal ...

Art.2. L’Ospite ed il suo garante dichiarano di aver preso visione dei servizi offerti, descritti nella Carta dei Servizi e nel Regolamento Interno, e di accettarne il contenuto.

Art.3. L’Ospite/Garante si impegna a provvedere al pagamento anticipato della retta di degenza alla Casa di Riposo entro il giorno 10 di ogni mese.

Art.4. La Casa di Riposo Rossi si riserva di applicare eventuali aumenti di retta che l’amministrazione stabilirà e dei quali darà comunicazione anche in caso di cambiamento di classificazione o di cambio di camera. Dell’entità e della decorrenza della variazione verrà data comunicazione scritta all’Ospite/Garante dalla Casa di Riposo Rossi entro 30 giorni dalla delibera del C.d.A. Il pagamento della retta decorre dal giorno di assegnazione del posto a seguito di accettazione scritta.

Art.5. Ai fini del conteggio dell’addebito mensile la giornata di ingresso viene considerata giornata di presenza effettiva. Successivamente la presenza dell’ospite viene convenzionalmente rilevata alle ore 00,00 ogni giorno.

Art.6. Per gli ospiti in regime di convenzione con l’ASL la retta alberghiera, per i servizi socio-assistenziali erogati nella Casa di Riposo e previsti dal regolamento interno è quella approvata dall’ASL To5 e indicata nel modulo di accettazione. Le tariffe indicate sono applicate anche per i ricoveri a tempo determinato. La mancanza di disponibilità economiche da parte dell’Ospite per il pagamento della retta a proprio carico deve essere tempestivamente segnalata dallo stesso, o dalla sua persona di fiducia. A seguito di tale comunicazione la Direzione della Casa di Riposo informerà l’Ospite sulle procedure da intraprendere per l’integrazione della retta da parte dei Servizi Sociali territoriali.

Art.7. In caso l’ospite intenda lasciare temporaneamente la Casa di Riposo conservando il posto, dovrà darne preavviso e sarà tenuto a versare la retta mensile per intero.

Art.8. In caso di disdetta del posto l’Ospite/Garante deve dare preavviso scritto 15 giorni prima alla Direzione dell’Ente; in caso contrario, all’atto dell’uscita dalla Casa di Riposo dovrà essere pagato il corrispettivo della retta pari a 15 giorni.

Art.9. In caso di decesso dell’Ospite il Garante dovrà corrispondere all’Ente l’importo pari alla metà della retta mensile se il decesso è avvenuto entro i 15 del mese, oppure l’intera retta se il decesso è avvenuto dopo il giorno 15.

Art.10. I servizi extra non inclusi nella retta sono: medicinali non a carico del SSN, trasporti e servizi di accompagnamento per visite specialistiche o per esigenze personali, telefono per uso personale, servizio di parrucchiere/barbiere oltre un trattamento mensile per gli ospiti in regime di convenzione, cure estetiche particolari non comprese nel P.A.I., cure dentistiche, riparazioni e/o manutenzioni di oggetti personali. Le tariffe per le prestazioni aggiuntive sono depositate presso l’Ufficio Amministrativo e saranno addebitate al richiedente.

Art.11. Servizi offerti agli ospiti. Vengono garantite agli Ospiti della Casa di Riposo prestazioni a seconda della tipologia della persona stessa, nel rispetto delle leggi vigenti e della Carta dei Servizi. Esse rivestono carattere sanitario, assistenziale ed alberghiero. Le prestazioni e i servizi erogati ad ogni ospite sono svolti da personale qualificato O.S.S. – I.P – Fisioterapista – Educatore.

Art.12. La camera dell’Ospite potrà essere arredata con suppellettili, arredi, quadri e proprietà dell’Ospite previa autorizzazione della Direzione e verifica della compatibilità funzionale.

Art.13. La Casa di Riposo Rossi non assume responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possono insorgere a causa di scorretti comportamenti degli ospiti, compresi i danni a terze persone. Non assume altresì alcuna responsabilità civile, penale e assicurativa per furto, incendio o danneggiamento di cose di proprietà dell’Ospite. La Casa di Riposo risponde per i fatti dovuti a causa di servizio e per causa di cose di proprietà dello stesso.

Art.14. L’ospite può far uso di apparecchi televisivi, radiofonici solo se autorizzato dalla Direzione della Struttura, nelle fasce orarie consentite dal regolamento interno.

Art.15. Il personale è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti degli Ospiti compatibilmente con le esigenze di servizio programmate. Non può accettare denaro o regali di qualsiasi genere per l’attività svolta in struttura. Il personale non è autorizzato a gestire denari per conto degli utenti, a conservare preziosi, oggetti personali o altro. Il servizio di custodia valori di piccola entità e il servizio di piccola cassa sono a cura della Direzione.

Art.16. Gli ospiti sono invitati a collaborare compatibilmente con la loro condizione fisica e mentale al fine di curare la propria immagine personale, sia per la qualità della propria vita che per il rispetto verso gli altri. I rapporti con i parenti sono improntati a reciproco rispetto e comprensione. Per una serena e tranquilla convivenza l’ospite ed i visitatori sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: tenere un comportamento corretto e dignitoso rispettoso verso gli altri, non arrecare disturbo con atti o rumori molesti, non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura; non lavare in camera indumenti personali, non gettare acqua o immondizie fuori dai siti predisposi, non vuotare nei sanitari materiali che possono otturarli, non fumare nei locali ove non è consentito, non asportare oggetti dai locali che ne costituiscono il corredo; rispettare le comuni regole di convivenza in comunità.

Art.17. L’Ospite può uscire dalla Casa di Riposo quando lo desidera, anche se non accompagnato, previa comunicazione scritta all’operatore di turno che deve dare l’autorizzazione. Al momento dell’uscita deve essere compilato e sottoscritto su apposito quaderno il nominativo e l’orario previsto di uscita e di possibile ritorno in struttura.

Art.18. Le visite del parenti e/o visitatori sono previste dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le visite straordinarie e le eventuali assistenze agli ospiti in gravi condizioni di salute vengono autorizzate dall’Infermiere o dal Coordinatore O.S.S. e comunicate alla Direzione.

Art.19. E’ vietato per disposizioni di legge e per motivi di salute, fumare all’interno dei nuclei, dei corridoi e dei locali comuni.

Art.20. La Direzione potrà revocare con una riserva di 30 giorni il ricovero nel caso il ricoverato non risultasse idoneo al tipo di struttura.

Art.21. Il presente contratto si intende inoperante de iure et de facto, qualora norme legislative regionali e nazionali che dovessero entrare in vigore fossero in contrasto con il presente contratto. In tal caso si procederà con sollecitudine a disciplinare nuovamente il rapporto contrattuale.

Art.22. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, e all’esecuzione del presente contratto viene eletto il Foro di Torino.

Art.23. La Casa di Riposo Rossi declina ogni responsabilità a fronte di alimenti acquistati direttamente dagli Ospiti o introdotti da parenti, in quanto non consentono di fornire una alimentazione adeguata alle esigenze degli Ospiti stessi. I farmaci devono essere consegnati tassativamente al personale infermieristico.

Art.24. Si richiede inoltre di non introdurre apparecchiature elettriche per evitare condizioni di pericolo sia per l’Ospite che per la struttura stessa.

Indice

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